La Corte afferma che la nuova disciplina ha natura innovativa e, pertanto, non ha efficacia retroattiva e quindi non può essere ritenuta applicabile alle fattispecie verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore. In secondo luogo si discosta dal suo orientamento consolidato e univoco con cui aveva ritenuto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta la sola esistenza di un titolo legittimante il possesso affermando il principio secondo cui l'occupazione abusiva di un immobile non incide sull'obbligo del proprietario di corrispondere l'IMU.
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