Niente obbligo di dichiarazione sul valore di mercato. Le variazioni del valore di mercato delle aree fabbricabili non devono essere dichiarate dai contribuenti, in quanto il comune può acquisirle accedendo alla banca dati catastale. Gli atti di vendita sono conosciuti dall'amministrazione comunale al momento della richiesta del certificato di destinazione urbanistica e, successivamente, quando viene trascritto l'atto presso la conservatoria dei registri immobiliari.
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