I fabbricati collabenti non sono aree edificabili. L'importante chiarimento è stato pubblicato dal Dipartimento delle Finanze del Mef. Il primo tema analizzato riguarda la natura dei fabbricati collabenti, considerati da diversi Comuni alla stregua di aree edificabili. Le ragioni di questa interpretazione, secondo gli enti che la sostengono, è da ricercarsi nella legge 160/2019 la quale definisce "fabbricato" l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale: la circostanza che i fabbricati collabenti siano privi di rendita non consentirebbe di qualificarli come fabbricati ma come aree edificabili. Questa soluzione, secondo il Mef, non è giuridicamente valida. I collabenti, infatti, pur essendo immobili caratterizzati da un elevato livello di degrado, sono comunque fabbricati. La mancanza di rendita deriva dall'assenza di autonomia funzionale e dalla incapacità reddituale che è però temporanea. La completa gestione del calcolo IMU con la possibilità di escludere temporaneamente alcuni immobili dal versamento dell'IMU (perchè collabenti) è inclusa tra le funzioni del software per la gestione immobiliare "REDB", ideato e realizzato dalla Datasoft RE.
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