La quota fissa della Tari è sempre dovuta a prescindere dalla produzione di rifiuti urbani o speciali. L'esonero dal pagamento è limitato solo alla quota variabile. Per la Suprema Corte la tariffa è articolata tra parte fissa e parte variabile e quella fissa è riferita alle componenti essenziali del costo del servizio, nonchè agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti. Quindi ha "la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non sono interni, cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche esterni, quali i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico. La quota fissa, infatti, prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali assimilabili o no.
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